L’articolo 1, comma 737 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un credito d’imposta per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche, per fruire di attività fisica adattata. Al momento non sono previste agevolazioni per le spese sostenute nell’anno 2023.

Cosa si intende per attività fisica adattata (AFA)

Per attività fisica adattata (AFA) si intendono i programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

Come usufruire al credito d’imposta per l’attività fisica adattata (AFA)

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 maggio 2022 sono state definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta e le ulteriori disposizioni per il rispetto dei limiti di spesa. Successivamente, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 382131/2022 dell’11 ottobre 2022 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta. In particolare, è previsto che l’Istanza è inviata dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023. Tenuto conto dell’esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le Istanze, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine di presentazione dell’Istanza.

Il credito di imposta effettivamente spettante è fruibile in dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relative ai successivi periodi di imposta.

Come si invia l’istanza per il credito d’imposta per l’attività fisica adattata (AFA)

L’Istanza è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (tra cui i Caaf), mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.