Il Bonus Asilo Nido è stato introdotto dalla L. 232/2016 e poi progressivamente modificato negli anni successivi.
Per il 2026 l’INPS ha chiarito modalità e novità operative tramite la Circolare n. 29 del 27 marzo 2026 e comunicando, con Messaggio n. 1136 del 31 marzo 2026 l’apertura ufficiale del portale per la presentazione delle domande a partire dal 1° aprile 2026. Sono stati introdotti cambiamenti che rendono la gestione della domanda più semplice e, in molti casi, più vantaggiosa.
Vediamo cosa cambia e cosa è utile sapere.
Cos’è il bonus asilo nido 2026
Il Bonus è un contributo economico erogato dall’INPS per sostenere le spese delle famiglie con figli di età inferiore ai 3 anni. Può essere richiesto per:
- spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;
- frequenza di servizi educativi per l’infanzia erogati da strutture pubbliche o private, in possesso di regolare titolo abilitativo (micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, servizi domiciliari);
- forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini affetti da gravi patologie croniche (previa attestazione pediatrica).
Requisiti per la richiesta del contributo
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario titolare di: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Carta blu “lavoratori altamente qualificati” con validità almeno semestrale; permesso di soggiorno per lavoro autonomo con validità almeno semestrale; permesso di soggiorno per lavoro subordinato; permesso di soggiorno per lavoro stagionale; permesso di soggiorno per assistenza minori; permesso di soggiorno per protezione speciale; permesso di soggiorno per casi speciali; permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina; permesso di soggiorno per motivi familiari; permesso di soggiorno per attesa occupazione
- residenza in Italia.
Tutti i citati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.
Il contributo può essere richiesto anche dall’affidatario del minore in affidamento temporaneo o preadottivo.
Ai fini del contributo, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale
Quanto spetta: importi 2026
A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’importo del contributo è parametrato al valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026. Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) dai componenti del nucleo ISEE.
Gli importi spettanti, determinati in base alla data di nascita del minore e al valore del cosiddetto “ISEE neutralizzato”, sono i seguenti:
– bambini nati dal 1° gennaio 2024:
- 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con “ISEE neutralizzato” pari o inferiore a 40.000 euro;
- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con “ISEE neutralizzato” superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente;
– bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024:
- 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con “ISEE neutralizzato” fino a 25.000,99 euro;
- 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con “ISEE neutralizzato” da 25.001 a 40.000 euro;
- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con “ISEE neutralizzato” superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente.
Il rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e a carico del richiedente e non è cumulabile con la detrazione fiscale prevista per la frequenza asili nido.
Le novità INPS per il 2026
A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda presentata dal genitore per il minore produce effetti non più su base annuale, bensì per l’intero ciclo di fruizione del beneficio, conservando la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, fermo restando il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti normativi. Per dare continuità all’erogazione, è sufficiente accedere alla domanda già registrata a sistema e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento.
Per ottenere il rimborso, il richiedente deve allegare la documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa effettuata con modalità tracciabili.
La documentazione completa relativa alle mensilità per le quali è stato richiesto il “contributo asilo nido” deve essere allegata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell’anno solare successivo all’anno di riferimento delle mensilità. Ad esempio, la documentazione per le mensilità relative all’anno 2026 dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile 2027.
Quando e come fare domanda
Le domande possono essere presentate dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2026 esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- portale web dell’Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS;
- Istituti di patronato
Cosa serve:
- ISEE minorenni/neutralizzato in corso di validità.
- Dati del bambino e della struttura (inclusi i riferimenti dell’abilitazione).
- Ricevute delle rette pagate (con codice fiscale del bambino e del genitore pagante).
Il CAAF CGIL Emilia Romagna può aiutarti
Con il CAAF CGIL Emilia Romagna puoi:
- presentare la DSU al fine di ottenere il calcolo dell’indicatore ISEE richiesto
- verificare l’importo del contributo spettante in base al valore del cosiddetto “ISEE neutralizzato”
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