Dal 1° gennaio 2022 il trattamento integrativo (ex Bonus Irpef) è riconosciuto nella misura massima di Euro 1.200 ai lavoratori che hanno un reddito complessivo non superiore a Euro 15.000 e che hanno un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo superiore alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente.

Se il reddito complessivo è superiore a Euro 15.000 e fino a Euro 28.000, il trattamento integrativo può spettare solo in presenza di determinate detrazioni, nella misura pari alla differenza tra la somma di queste detrazioni e l’imposta lorda e sempre nella misura massima di Euro 1.200. Le detrazioni di cui occorre tenere conto sono le detrazioni per carichi di famiglia, per lavoro dipendente oltre che quelle relative a interessi passivi su mutui prima casa stipulati entro il 2021 e spese sanitarie sostenute fino al 2021 e rateizzate; inoltre detrazioni per spese di recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico, bonus mobili e detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31.12.2021 e rateizzate.

Non sempre il datore di lavoro dispone di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del trattamento integrativo per lavoratori con reddito complessivo superiore a Euro 15.000 e fino a Euro 28.000; l’effettiva spettanza può però essere determinata e recuperata con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

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