Siamo a ridosso del primo termine di versamento delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020. Si tratta dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale, della cedolare secca e delle imposte sostitutive, dell’IVIE e IVAFE per coloro che detengono immobili o attività finanziarie all’estero.
I contribuenti interessati dovranno versare le imposte dovute che risultano dalla dichiarazione 730/2020 “in assenza del sostituto d’imposta” e dal modello REDDITI PF 2020 entro il prossimo 30 giugno, in alternativa potranno posticipare i versamenti al 30 luglio, in quest’ultimo caso maggiorando gli importi dovuti dello 0,40%.
Per la maggioranza dei contribuenti non ci sarà alcuna proroga, salvo disposizioni dell’ultimo minuto. Infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emanazione di un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini IRPEF e IVA, ma solo per i contribuenti interessati dall’ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) compresi quelli aderenti al regime forfetario, per i quali il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.
Ad oggi, tutti gli altri contribuenti saranno tenuti a rispettare il termine del 30 giugno (o 30 luglio con lo 0,40% in più).
In genere il pagamento può essere fatto mediante modello F24 direttamente in banca o in posta oppure via web (servizi internet banking, tramite il canale telematico dell’Agenzia o rivolgendosi al CAAF), mentre i titolari di Partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti solo in via telematica. È possibile rateizzare le imposte a debito, al massimo sei rate mensili, versando contestualmente gli interessi dovuti differenziati in base alla scadenza della rata.
Attenzione alle compensazioni di debiti con crediti. Infatti è esteso alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.
I debiti scaturiti dalla dichiarazione potranno essere compensati con eventuali crediti d’imposta, ma in caso di importi a credito superiori a 5.000 euro ci si può avvalere della compensazione solo se il credito risulta nella dichiarazione dei redditi. I contribuenti, in questo caso, potranno utilizzare il credito in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello della corretta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione.
È una delle nuove regole fissate dal “Decreto Fiscale 2020”, finalizzate a contrastare l’utilizzo di crediti fiscali inesistenti. I CAAF CGIL potranno assistere il contribuente ad orientarsi fra limiti e divieti alla compensazione, soprattutto per evitare le sanzioni previste dalla normativa vigente.