Caf e professionisti chiamano, Fisco risponde. Arrivano le
risposte delle Entrate alle ulteriori richieste di chiarimenti sulla
dichiarazione precompilata. Con la circolare n. 34/E pubblicata oggi,
infatti, l’Agenzia sgombra il campo dai dubbi sorti sul visto di
conformita’ infedele e sulla tempistica di presentazione dei modelli 730
originario e rettificativo.

Per il visto infedele, la sanzione non scatta sotto i 30 euro. In
particolare, la disposizione secondo cui il contribuente non e’ soggetto
ad attivita’ di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione per crediti
il cui ammontare non superi 30 euro vale anche ad escludere la punibilita’
per l’apposizione del visto infedele sulla relativa dichiarazione.
L’ammontare di tale limite e’ stato innalzato a 30 euro dal 1* luglio 2012
e da questa data il nuovo limite si applica anche per escludere la
punibilita’ del visto infedele, anche se relativa a pregressi periodi
d’imposta.

Nel caso in cui il Caf o il professionista presentino la dichiarazione
rettificativa entro il 10 novembre, pagheranno la sola sanzione ridotta e
non anche imposte e interessi, purche’ il versamento venga effettuato
entro la stessa data. Se invece il modello rettificativo e’ presentato per
correggere un 730 originario presentato tardivamente, cioe’ dopo la
scadenza del 23 luglio, sara’ dovuta anche la sanzione per la ritardata
presentazione dello stesso.

Infine, sulla tardivita’ vale la proroga. E’ il 23 luglio 2015 il
termine superato il quale la presentazione del modello 730 s’intende
effettuata tardivamente e da questa data decorre il termine per
regolarizzare la violazione della tardivita’. Le Entrate chiariscono che
il riferimento temporale, nel caso della tardivita’ dei modelli, coincide
con il termine prorogato dal Dpcm del 26 giugno 2015 per la presentazione
del 730. Scelta questa che ha consentito ai Caf e ai professionisti di
completare la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni
presentate entro i termini previsti.

da Milanofinanza.it del 22/10/2015